D.P.R. 447/1988
Art. 697 — Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia
Art. 697. Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia 1. La consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione. 2. Nel concorso di piu' domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta e della possibilita' di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.
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