D.P.R. 447/1988
Art. 689 — Certificati richiesti dall'interessato
Art. 689. Certificati richiesti dall'interessato 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda. 2. Nei certificati spediti a richiesta dell'interessato non si fa menzione: a) della condanna della quale e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) della condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e della condanna per reato estinto a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale; c) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato; f) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; g) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; h) dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c). 3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'art. 689.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.