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D.P.R. 447/1988

Art. 687 — Eliminazione delle iscrizioni

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/687parte di D.P.R. 447/1988
Art. 687. Eliminazione delle iscrizioni 1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. 2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'articolo 673; b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione; c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta. 3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata.

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