Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 679
D.P.R. 447/1988

Art. 679 — Misure di sicurezza

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/679parte di D.P.R. 447/1988
Art. 679. Misure di sicurezza 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. 2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 678 Art. 680 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.