D.P.R. 447/1988
Art. 676 — Altre competenze
Art. 676. Altre competenze 1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate; provvede altresi' in ogni caso analogo. 2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3. 3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 676, comma 1.
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