Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 668
D.P.R. 447/1988

Art. 668 — Persona condannata per errore di nome

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/668parte di D.P.R. 447/1988
Art. 668. Persona condannata per errore di nome 1. Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' sospesa.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 667 Art. 669 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.