Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 664
D.P.R. 447/1988

Art. 664 — Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/664parte di D.P.R. 447/1988
Art. 664. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando cio' non sia espressamente stabilito. 2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata. 3. I provvedimenti non piu' revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato. 4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorita' amministrativa competente.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 663 Art. 665 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.