D.P.R. 447/1988
Art. 661 — Esecuzione delle sanzioni sostitutive
Art. 661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive 1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti. 2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e' eseguita a norma dell'articolo 660.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 661, rubrica, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 661.
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