D.P.R. 447/1988
Art. 656 — Esecuzione delle pene detentive
Art. 656. Esecuzione delle pene detentive 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. 2. Se la pena non e' superiore a sei mesi e non vi e' pericolo di fuga, il pubblico ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione. 3. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 4. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. 5. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 656, commi 3 e 5.
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