D.P.R. 447/1988
Art. 636 — Giudizio di revisione
Art. 636. Giudizio di revisione 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601. 2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
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