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D.P.R. 447/1988

Art. 626 — Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/626parte di D.P.R. 447/1988
Art. 626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perche' dia i provvedimenti occorrenti.

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