D.P.R. 447/1988
Art. 593 — Casi di appello
Art. 593. Casi di appello 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. 2. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 593, comma 3.
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