D.P.R. 447/1988
Art. 591 — Inammissibilita' dell'impugnazione
Art. 591. Inammissibilita' dell'impugnazione 1. L'impugnazione e' inammissibile: a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse; b) quando il provvedimento non e' impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione. 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore. 4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 591, comma 1, lettera c).
Abroga · 1
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