Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 587
D.P.R. 447/1988

Art. 587 — Estensione dell'impugnazione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/587parte di D.P.R. 447/1988
Art. 587. Estensione dell'impugnazione 1. Nel caso di concorso di piu' persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purche' non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. 2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. 3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purche' non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 586 Art. 588 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.