D.P.R. 447/1988
Art. 584 — Notificazione della impugnazione
Art. 584. Notificazione della impugnazione 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.
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