Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 572
D.P.R. 447/1988

Art. 572 — Richiesta della parte civile o della persona offesa

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/572parte di D.P.R. 447/1988
Art. 572. Richiesta della parte civile o della persona offesa 1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale. 2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 571 Art. 573 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.