D.P.R. 447/1988
Art. 561 — Udienza per il giudizio abbreviato
Art. 561. Udienza per il giudizio abbreviato 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420. 2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554 comma 4. 3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza puo' essere proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.
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