D.P.R. 447/1988
Art. 552 — Provvedimenti del giudice
Art. 552. Provvedimenti del giudice 1. Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova. 2. Quando per l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 552, commi 1, lettere d), f) g), h), 3, 4 e l'introduzione della lettera h-bis) all'art. 552, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 552.
Sostituisce · 1
Inserisce · 1
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.