D.P.R. 447/1988
Art. 550 — Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore
Art. 550. Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore: a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale; b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale; c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 550, comma 2.
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