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D.P.R. 447/1988

Art. 548 — Deposito della sentenza

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/548parte di D.P.R. 447/1988
Art. 548. Deposito della sentenza 1. La sentenza e' depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. 2. Quando la sentenza non e' depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresi' a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. 3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e' in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

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