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D.P.R. 447/1988

Art. 545 — Pubblicazione della sentenza

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/545parte di D.P.R. 447/1988
Art. 545. Pubblicazione della sentenza 1. La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

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