D.P.R. 447/1988
Art. 545 — Pubblicazione della sentenza
Art. 545. Pubblicazione della sentenza 1. La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 31, comma 1) l'introduzione dell'art. 545-bis.
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