D.P.R. 447/1988
Art. 538 — Condanna per la responsabilita' civile
Art. 538. Condanna per la responsabilita' civile 1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti. 2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresi' alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. 3. Se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando e' riconosciuta la sua responsabilita'.
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