Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 536
D.P.R. 447/1988

Art. 536 — Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/536parte di D.P.R. 447/1988
Art. 536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna 1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 535 Art. 537 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.