Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 532
D.P.R. 447/1988

Art. 532 — Provvedimenti sulle misure cautelari personali

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/532parte di D.P.R. 447/1988
Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali 1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. 2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 531 Art. 533 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.