Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 520
D.P.R. 447/1988

Art. 520 — Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/520parte di D.P.R. 447/1988
Art. 520. Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. 2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Sostituisce · 1
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 519 Art. 521 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.