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D.P.R. 447/1988

Art. 507 — Ammissione di nuove prove

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/507parte di D.P.R. 447/1988
Art. 507. Ammissione di nuove prove 1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

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