D.P.R. 447/1988
Art. 504 — Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
Art. 504. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni 1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalita'.
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