D.P.R. 447/1988
Art. 501 — Esame dei periti e dei consulenti tecnici
Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 501, comma 2 e l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 501.
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