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D.P.R. 447/1988

Art. 496 — Ordine nell'assunzione delle prove

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/496parte di D.P.R. 447/1988
Art. 496. Ordine nell'assunzione delle prove 1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

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