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D.P.R. 447/1988

Art. 490 — Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/490parte di D.P.R. 447/1988
Art. 490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

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