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D.P.R. 447/1988

Art. 488 — Assenza e allontanamento volontario dell'imputato

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/488parte di D.P.R. 447/1988
Art. 488. Assenza e allontanamento volontario dell'imputato 1. Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi e' rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.

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