Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 480
D.P.R. 447/1988

Art. 480 — Verbale di udienza

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/480parte di D.P.R. 447/1988
Art. 480. Verbale di udienza 1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati: a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza; b) i nomi e i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 2. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 479 Art. 481 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.