D.P.R. 447/1988
Art. 474 — Assistenza dell'imputato all'udienza
Art. 474. Assistenza dell'imputato all'udienza 1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
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