D.P.R. 447/1988
Art. 47 — Effetti della richiesta
Art. 47. Effetti della richiesta 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. 2. La corte di cassazione puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
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