D.P.R. 447/1988
Art. 464 — Giudizio conseguente all'opposizione
Art. 464. Giudizio conseguente all'opposizione 1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 2. Il giudice, se e' presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna. 4. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici gia' concessi. 5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
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Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 29, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 464-bis, commi 1 2, 3 e 4, lettera c).
Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 29, comma 1, lettera b)) l'introduzione dell'art. 464-ter.1.
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