D.P.R. 447/1988
Art. 459 — Casi di procedimento per decreto
Art. 459. Casi di procedimento per decreto 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro quattro mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria. 2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 459, comma 1 e l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 459.
Sostituisce · 1
Inserisce · 1
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.