D.P.R. 447/1988
Art. 456 — Decreto di giudizio immediato
Art. 456. Decreto di giudizio immediato 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. 3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 456, comma 2.
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