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D.P.R. 447/1988

Art. 442 — Decisione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/442parte di D.P.R. 447/1988
Art. 442. Decisione 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. 3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

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