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D.P.R. 447/1988

Art. 434 — Casi di revoca

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/434parte di D.P.R. 447/1988
Art. 434. Casi di revoca 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

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