D.P.R. 447/1988
Art. 431 — Fascicolo per il dibattimento
Art. 431. Fascicolo per il dibattimento 1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero; d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
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