D.P.R. 447/1988
Art. 43 — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
Art. 43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato 1. Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
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