D.P.R. 447/1988
Art. 429 — Decreto che dispone il giudizio
Art. 429. Decreto che dispone il giudizio 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 4. Il decreto e' notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
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Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera n)) l'introduzione della lettera d-bis), all'art. 429, comma 1 e la modifica dell'art. 429, comma 1, lettera f).
Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dei commi 2-bis e 4 dell'art. 429.
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Sostituisce · 1
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