D.P.R. 447/1988
Art. 416 — Presentazione della richiesta del pubblico ministero
Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
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Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 416.
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