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D.P.R. 447/1988

Art. 416 — Presentazione della richiesta del pubblico ministero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/416parte di D.P.R. 447/1988
Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

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