D.P.R. 447/1988
Art. 41 — Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
Art. 41. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione 1. Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte o il tribunale, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. 2. Fuori dei casi di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione, la corte o il tribunale puo' disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. 3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti e' comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed e' notificata alle parti private.
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