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D.P.R. 447/1988

Art. 406 — Proroga del termine

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/406parte di D.P.R. 447/1988
Art. 406. Proroga del termine 1. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, puo' prorogare il termine previsto dall'articolo 405 per un tempo non superiore a sei mesi. 2. Ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi, possono essere autorizzate dal giudice, prima della scadenza del termine prorogato e a richiesta del pubblico ministero, nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato. 3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, e' notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato con l'avviso che i difensori hanno facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data della udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. 6. A seguito dell'udienza, il giudice, quando non ritiene di respingere la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

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