Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 403
D.P.R. 447/1988

Art. 403 — Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/403parte di D.P.R. 447/1988
Art. 403. Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 402 Art. 404 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.