D.P.R. 447/1988
Art. 399 — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini 1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza e' necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
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