D.P.R. 447/1988
Art. 391 — Udienza di convalida
Art. 391. Udienza di convalida 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'arrestato o del fermato. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. 3. Il pubblico ministero indica i motivi dell'arresto o del fermo e presenta le richieste in ordine alla liberta' personale. Il giudice sente quindi l'arrestato o il fermato e il difensore ovvero solo quest'ultimo quando l'arrestato o il fermato non ha potuto o si e' rifiutato di comparire. 4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 commi 3 e 4 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 quando l'arresto e' stato eseguito a norma dell'articolo 381 comma 2. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. 7. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a sua disposizione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 391, comma 1.
Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 391-ter.
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