D.P.R. 447/1988
Art. 376 — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
Art. 376. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo e' disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
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