D.P.R. 447/1988
Art. 371 — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
Art. 371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. 2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ovvero si tratta di reato continuato o di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre; b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza; c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
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